(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52  del
                          23 novembre 2016) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia  di
qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di  esercizio  e  sistemi  di  accreditamento)  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 2, l'art. 19, comma 1 e l'art. 48; 
  Visto il parere del Comitato di  direzione  espresso  nella  seduta
dell'8 settembre 2016; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 6; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre  2016,  n.
1104; 
  Considerato quanto segue: 
    1. la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in  materia  di
qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e  sistemi  di  accreditamento)  e'  stata
modificata con legge regionale 2 agosto 2016,  n.  50,  che,  tra  le
altre cose, ha sostituito l'art. 48  sui  contenuti  obbligatori  del
regolamento di attuazione; 
    2. si rende, quindi,  necessario  procedere  all'abrogazione  del
regolamento, approvato,  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale 61/R/2010 ed alla  contestuale  approvazione  di  un  nuovo
regolamento al fine di avere una  riscrittura  esaustiva  e  puntuale
delle norme di attuazione; 
    3. nella definizione dei requisiti, sia di autorizzazione che  di
accreditamento, si e' tenuto conto della normativa nazionale  vigente
ed, in particolare, del decreto del  Ministero  della  salute  del  2
aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante  definizione  degli  standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera); 
    4.  e'  opportuno  attivare  il  sistema  di  accreditamento   di
eccellenza solo successivamente alla completa attuazione del  sistema
di accreditamento istituzionale,  gia'  di  per  se'  particolarmente
innovativo: per tale motivo i requisiti di qualita'  ed  i  correlati
indicatori  di  valutazione  e  le   modalita'   per   l'attribuzione
dell'accreditamento di eccellenza saranno definiti in  un  successivo
atto della Giunta regionale; 
    5.  i  requisiti   organizzativi   di   livello   aziendale   per
l'accreditamento istituzionale  sono  individuati  per  delineare  un
sistema di  strutture  conforme  ai  nuovi  assetti  organizzativi  e
strategici del sistema sanitario regionale; 
    6. e' necessario prevedere, anche ai fini  della  semplificazione
amministrativa, una  modalita'  alternativa  di  presentazione  della
domanda di autorizzazione da parte delle strutture sanitarie  private
che consenta anche la  manifestazione  della  volonta'  a  procedere,
successivamente, alla presentazione della domanda  di  accreditamento
istituzionale; 
    7. si ritiene opportuno prevedere,  per  le  strutture  sanitarie
private che non dichiarano di voler presentare successiva domanda  di
accreditamento, l'individuazione dei  requisiti  complessivi  che  ne
comprendano,  anche,  alcuni  propri  dell'accreditamento   ritenuti,
comunque, necessari per la qualita' delle prestazioni erogate  e  per
la garanzia e la sicurezza del paziente; 
    8. e' necessario prevedere, per le  strutture  sanitarie  private
che optano per la presentazione sia della domanda  di  autorizzazione
che di accreditamento, un unico modello per la richiesta di parere di
compatibilita' e funzionalita'; 
    9.   l'individuazione   del   processo   assistenziale,   oggetto
dell'accreditamento, con  riferimento  alle  strutture  organizzative
funzionali che lo compongono e' effettuata  in  coerenza  con  quanto
previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005,  n.  40  (Disciplina
del servizio sanitario regionale); 
    10. e' individuata nel 100 per cento la percentuale di  requisiti
organizzativi di livello aziendale e nel 70 percento  la  percentuale
di raggiungimento dei requisiti di processo richiesti per ottenere il
rilascio  dell'accreditamento  istituzionale  in   quanto   la   loro
combinazione e' ritenuta in grado di garantire sia il  raggiungimento
di un adeguato livello di qualita' e sicurezza sia un'autonomia nella
definizione degli aspetti prioritari; 
    11. la presenza delle diverse professionalita' nel gruppo tecnico
regionale di verifica e nel gruppo tecnico regionale  di  valutazione
in grado di fornire l'integrazione fra le competenze  teoriche  e  di
esperienza nel settore  e'  assicurata  dalla  costituzione  e  dallo
scorrimento delle due graduatorie, approvate a seguito  di  specifici
avvisi di selezione pubblica, che  costituiranno  l'elenco  regionale
dei verificatori e l'elenco regionale dei valutatori; 
    12.  e'  necessario,  per   evitare   conflitti   di   interesse,
disciplinare i  casi  di  membri  del  gruppo  tecnico  regionale  di
verifica e del gruppo tecnico regionale di valutazione che abbiano in
corso o avuto nel passato rapporti professionali con enti e  soggetti
del sistema di accreditamento sanitario; 
    13. e' necessario prevedere delle norme transitorie in  grado  di
traghettare le strutture  sanitarie  toscane  all'interno  del  nuovo
sistema di autorizzazione ed accreditamento istituzionale; 
    14. e' necessario inserire la clausola di  immediata  entrata  in
vigore del presente regolamento in considerazione delle  proroghe  di
adeguamento previste nell'atto; 
  Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
         Oggetto (articolo 1, comma 2, articolo 19, comma 1 
             ed articolo 48, legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli  1,  comma
2, 19, comma 1 e 48 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme
in  materia  di  qualita'  e  sicurezza  delle  strutture  sanitarie:
procedure  e  requisiti  autorizzativi  di  esercizio  e  sistemi  di
accreditamento), disciplina: 
    a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie  private  e
degli studi professionali; 
    b)  i  compiti,  l'impegno  orario  e  le  incompatibilita'   del
direttore sanitario delle strutture sanitarie private; 
    c)  i  requisiti  per  l'esercizio  delle   strutture   sanitarie
pubbliche e private; 
    d) i requisiti per l'esercizio degli studi professionali; 
    e)  gli  studi  professionali  soggetti  ad  autorizzazione  o  a
segnalazione certificata di inizio attivita'; 
    f) le modalita' per l'individuazione dei processi assistenziali; 
    g)  i  requisiti   organizzativi   di   livello   aziendale   per
l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche  e
private e dei professionisti titolari di studi; 
    h) le modalita' e le procedure  per  il  rilascio  e  il  rinnovo
dell'accreditamento istituzionale per le strutture  sanitarie  e  dei
professionisti titolari di studi; 
    i) il numero dei componenti, i criteri di scelta e  le  modalita'
di funzionamento del gruppo  tecnico  regionale  di  verifica  e  del
gruppo  tecnico  regionale  di  valutazione  nonche'  le  ipotesi  di
astensione dei suoi componenti; 
    j) il termine per la costituzione del gruppo tecnico regionale di
verifica; 
    k) l'individuazione delle dimensioni di cui all'art. 1, comma  2,
della legge regionale n. 51/2009; 
    l) le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasivita'
o minor rischio per l'utente. 
  2. Le dimensioni di cui al comma  1,  lettera  k),  sono  contenute
nell'allegato D.